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FIM CISL BRIANZA
Commento alla legge
sui congedi parentali
(legge n°53-8 marzo 2000)
ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ |
| L. 1204/71 |
Spetta nei
due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi |
ATTUALE |
 | si conferma la durata complessiva
delastensione obbligatoria (5 mesi); |
 | si lascia alla lavoratrice la facoltà di
scegliere un diverso utilizzo di tale periodo, astenendosi cioè dal lavoro il mese
antecedente la data del parto e nei 4 mesi successivi levento, a condizione che il
medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi danno alla salute della gestante e
del nascituro. |
NB: per la cosiddetta "maternità
flessibile" bisognerà attendere un decreto attuativo da emanarsi entro 6 mesi
dalentrata in vigore della presente legge.
 | In caso di parto plurimo i periodi di riposo
si raddoppiano e lora di riposo aggiuntiva può essere utilizzata anche dal
padre. |
 | In caso di parto prematuro i giorni
non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto. |
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| L. 1204/71 |
Il
trattamento economico è pari all80% della retribuzione (per le colf, le lavoratrici
agricole a tempo determinato e le lavoratrici autonome lindennità è pari
all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite anno per anno dalla legge). |
| ATTUALE |
 | Invariato rimane salvo quanto previsto dai contratti
di lavoro che normalmente integrano sino 100% |
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| L. 1204/71 |
In base
allart. 7 L. 903/77 in caso di morte o grave malattia della madre o
abbandono o affidamento esclusivo lindennità per astensione obbligatoria
relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore. |
| ATTUALE |
 | Invariato |
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| L. 1204/71 |
La
contribuzione figurativa per i cinque mesi di astensione obbligatoria spetta: in costanza di rapporto di lavoro, senza alcun vincolo di
anzianità contributiva pregressa,
al di fuori del rapporto di lavoro, avendo
almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro da far valere
allatto della domanda. |
| ATTUALE |
 | Invariato |
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ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ |
| L. 1204/71 |
Spetta per
un massimo di 6 mesi, anche frazionabili, fino al compimento di un anno di età del
bambino. |
| ATTUALE |
Nei primi 8
anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro,
anche contemporaneamente allaltro, per un periodo complessivo di 10 mesi.
 | La madre-lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. |
 | Il padre-lavoratore per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora abbia effettuato
almeno 3 mesi di astensione dal lavoro |
(NB: prevale su modello svedese il fattore del
"premio-incentivo").
In questo caso si sale a 11 mesi
laspettativa facoltativa complessiva.
 | Qualora vi sia un solo genitore per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi . (NB: il Provvedimento
tiene conto di una realtà in costante aumento nel nostro Paese: la famiglia monoparentale). |
 | Per i genitori adottivi o affidatari qualora
il minore abbia tra i 6 e i 12 anni, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere
esercitato nei primi tre anni di ingresso del minore nel nucleo familiare.
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| L. 1204/71 |
- Lindennità per astensione facoltativa può essere chiesta anche
dal padre, lavoratore dipendente, in alternativa alla madre, ancheessa lavoratrice
dipendente.
- Lindennità per astensione facoltativa non spetta alle
lavoratrici autonome, alle addette ai servizi domestici e familiari ed a quelle a
domicilio.
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| ATTUALE |
 | Il diritto di assentarsi dal lavoro ed il relativo
trattamento economico sono riconosciuti anche nel caso in cui laltro genitore non ne
abbia diritto, in quanto lavoratore autonomo (coltivatore diretto, artigiano,
commerciante), libero professionista o collaboratore coordinato continuativo.
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 | NB: Questa misura è molto importante, in quanto
riduce, di fatto la disparità tra lavoratrici/i dipendenti e lavoratrici/i autonomi. |
 | Con esclusione delle lavoratrici/i a domicilio e
addette/i ai servizi domestici e familiari, per i quali trova applicazione il diritto
allindennità giornaliera per i periodi di astensione obbligatoria,
lindennità per astensione facoltativa è estesa anche alle lavoratrici
autonome e per i genitori adottivi o affidatari. |
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| L. 1204/71 |
Limporto
dellindennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione. |
| ATTUALE |
Lindennità
per lastensione facoltativa per entrambi i genitori è pari:
 | al 30% della retribuzione fino al 3° anno di vita
del bambino, per un massimo complessivo di sei mesi per i genitori. Tali periodi
sono coperti da contribuzione figurativa. |
 | al 30% della retribuzione fino all8° anno di
vita del bambino e comunque per i restanti mesi del periodo di astensione facoltativa a
condizione che il reddito dellinteressato sia inferiore a 2,5 volte il
trattamento minimo di pensione. Tale periodo è anchesso coperto da contribuzione
figurativa, avendo quale valore retributivo il doppio dellassegno sociale. I
criteri per la individuazione del reddito individuale sono quelli della integrazione al
trattamento minimo. La lavoratrice/e ha la facoltà di integrare detta retribuzione con
riscatto o prosecuzione volontaria. |
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ULTERIORI MISURE A
SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ |
| L. 1204/71 |
1)
Durante il primo anno di vita del bambino sono previsti permessi giornalieri della
durata di: · due ore al giorno fino a
6 ore di orario di lavoro giornaliero,
· 1 ora al giorno per orari di lavoro inferiori.
2) Tali permessi spettano per ad entrambi i
genitori (art. 7 della l.903/71).
Escluse le lavoratrici domestiche, a domicilio ed autonome. A loro spetta la copertura
assicurativa per la giornata di lavoro, vale a dire per le ore effettivamente
lavorate. |
| ATTUALE |
 | Tale norma resta in vigore. |
 | Per i riposi derivanti dai permessi giornalieri si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, riscatti e
prosecuzione volontaria come per i periodi di astensione facoltativa e per la malattia del
bambino dal 4° all8° anno. |
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| L. 1204/71 |
Malattia
del bambino. Le assenze dal lavoro dovute a malattia del bambino di età
inferiore ai tre anni non sono indennizzate. Spettano anche al padre, in alternativa alla madre
lavoratrice.
La malattia del minore non interrompe le ferie del genitore.
Per tali assenze si ha contribuzione figurativa. |
| ATTUALE |
 | Entrambi i genitori, alternativamente, nei
primi 3 anni di vita del bambino, possono assentarsi dal lavoro per malattia del minore.
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 | Entrambi i genitori, alternativamente,
dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, si possono assentare fino a 5 giorni
allanno ciascuno, dietro presentazione di certificato medico. |
La malattia del bambino interrompe il decorso del
periodo di ferie, qualora la stessa dia luogo a ricovero ospedaliero.
 | Per detti periodi si ha copertura assicurativa fino
al terzo anno di vita del bambino. Per i restanti periodi e fino all8° anno,
copertura figurativa se entro il limite di reddito di 2,5 volte il trattamento minimo,
con facoltà di riscatto o prosecuzione volontaria ai fini di una integrazione
contributiva. I criteri per la individuazione del reddito individuale sono quelli della
integrazione al trattamento minimo. |
 | Le disposizioni del presente articolo valgono anche
nei confronti di genitori adottivi qualora il minore abbia unetà compresa fra i
sei e i dodici anni. |
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| L. 1204/71 |
I periodi
di assenza per astensione facoltativa e malattia del bambino sono computati
nellanzianità di servizio, escluso gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità. |
| ATTUALE |
 | Invariato. |
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| L. 1204/71 |
Durante il
periodo del congedo obbligatorio e facoltativo i datori di lavoro possono assumere ,per il
periodo richiesto, lavoratori o lavoratrici a tempo determinato. |
| ATTUALE |
 | Invariato |
 | nelle imprese con meno di 20 dipendenti è previsto
uno sgravio fiscale del 50% per le assunzioni di sostituzione di maternità/paternità |
 | Nelle imprese autonome, durante il primo anno del
bambino, è possibile la sostituzione con un assunzione di una persona a tempo determinato
con lo sgravio del 50%. |
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Ulteriori
provvedimenti
(NB: non previsti dalla legge 1204/71)
Congedi familiari
(lavoratrice e lavoratore) |
 | Si concede un permesso retribuito di 3
giorni allanno in caso di decesso o grave infermità del coniuge o parente entro il
secondo grado o convivente |
 | Si riconosce la contribuzione figurativa per i 3
giorni mensili di permesso per assistere il minore con handicap grave,
ovvero un parente o affine entro il terzo grado con handicap grave. Tali permessi sono
fruibili alternativamente da entrambi i genitori. |
 | Si concedono per gravi e documentati motivi
familiari (grave infermità) periodi di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a 2 anni, a favore di lavoratori dipendenti da aziende pubbliche
e private. Durante detti congedi il lavoratore conserva il posto e non può svolgere altra
attività. I congedi non sono computabili nellanzianità di servizio. Il
dipendente potrà procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria. |
 | I contratti collettivi dovranno disciplinare le
modalità di partecipazione agli eventuali corsi per reinserimento delle persone che
riprendono lattività. |
NB: anche per lindividuazione delle
patologie specifiche e dei criteri di verifica delle condizioni di grave infermità dei
soggetti bisognerà attendere un decreto attuativo da emanare entro 60gg.
dallentrata in vigore della presente legge. |
Congedi per formazione |
 | I lavoratori dipendenti da aziende pubbliche o
private o che abbiano più di 5 anni di servizio presso la stessa azienda, possono
chiedere periodi di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 11 mesi.
Tali periodi saranno concessi per svolgere attività di formazione finalizzata al
completamento degli studi (scuola dellobbligo, titolo di studio di secondo grado,
diploma universitario e laurea), nonché la partecipazione ad attività formative diverse
da quelle connesse allattività lavorativa con corrispondente prolungamento del
rapporto di lavoro (cioè conservazione del posto di lavoro) . Gli stessi
lavoratori potranno chiedere congedi per formazione continua volti ad accrescere
conoscenze e competenze. I congedi non sono computabili nella anzianità di servizio; non
è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave infermità
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione al datore di
lavoro, dà luogo allinterruzione del congedo. |
 | La contrattazione collettiva dovrà prevedere
le modalità di fruizione del congedo formativo, individuando le percentuali massime di
assenza contemporanea e dei criteri con cui i lavoratori possono accedere. |
 | Il dipendente potrà procedere a riscatto o alla
prosecuzione volontaria. |
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Congedi
per
la formazione continua |
 | Tutti i lavoratori occupati e non occupati hanno
diritto di proseguire per tutto larco della loro vita percorsi di formazione
continua. |
 | La formazione può essere una libera scelta del
lavoratori e della lavoratrice e può essere predisposta da piani di formazione aziendale
o territoriali concordati con le organizzazioni sindacali (art.17 legge 196/77).
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 | La contrattazione collettiva deve definire il
monte ore necessario da destinare ai congedi, i criteri di individuazione dei lavoratori e
le modalità di orario di lavoro e retribuzione connesse alla partecipazione ai corsi.
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 | I corsi previsti possono essere finanziati dal fondo
interprofessionale. |
 | Le Regioni possono finanziare i progetti
|
 | Per le finalità del presente comma sono destinate
30 miliardi annue, del Fondo per loccupazione di cui art. 1, comma 7, del
decreto-legge del 20 maggio 1993 n. 236. |
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Anticipazione
T.F.R. |
 | Si può richiedere il T.F.R, oltre che per
lacquisto della abitazione e per le cure sanitarie anche per i periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, nonché per i congedi di formazione. |
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Prolungamento
delletà
pensionabile |
 | I lavoratori potranno utilizzare i congedi formativi
(art. 5), dovranno inoltrare richiesta la datore di lavoro il periodo corrispondente in
relazione alle disposizioni concernenti letà di pensionamento |
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Misure a sostegno della
flessibilità del lavoro |
 | Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione volta a migliorare la conciliazione del tempo fra vita e
lavoro, viene stanziata una quota di circa 40 mld annui (di cui il 50% destinato
alle aziende fino a 50 dipendenti) a favore di quelle imprese che prevedano azioni
positive in tema di flessibilità del lavoro. Lo scopo è incentivare i genitori
lavoratori, ancorché uno di essi sia lavoratore autonomo, ad usufruire di particolari
forme di flessibilità di orari e di organizzazione del lavoro a favore della
conciliazione lavoro/famiglia.In particolare: |
- per progetti che prevedono luso del part-time,
di orari particolari, di telelavoro, flessibilità degli orari in entrata e uscita etc.
- per programmi di reinserimento dopo i congedi
- per progetti che consentono la sostituzione del
titolare di impresa
 | Alle aziende con meno di 20 dipendenti, è concesso
uno sgravio contributivo del 50% se assumono lavoratori a tempo determinato in
sostituzione delle lavoratrici/i assenti per astensione obbligatoria o facoltativa. Lo
sgravio contributivo è riconosciuto fino al compimento di un anno di vita del bambino e,
in caso di adozione o affidamento, per un anno dal momento dellaccoglienza del
minore in famiglia. |
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Le statistiche saranno sempre
al femminile |
 | LISTAT si impegnerà a fornire tutte le
statistiche divise fra uomini e donne, disaggregandole anche sui tempi di vita e di età. |
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20 marzo 2000 fim cisl brianza
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